
RTV V.14 - EDIFICI CIVILI
RTV V.14 - EDIFICI CIVILI
RTV V.14 - EDIFICI CIVILI
La nuova disposizione sulle facciate non è una normativa autonoma ma corrisponde alla RTV V.13 del Codice di prevenzione incendi e quindi ne mantiene lo stesso campo di applicazione. Pertanto si applica a tutte quelle attività CIVILI alle quali è applicabile il Codice di prevenzione incendi, che possono essere sintetizzate come di seguito: - attività soggette al D.P.R. 151/2011 alle quali si applica il Codice di prevenzione incendi (art. 2 del D.M. 3/8/2015); - attività soggette e NON soggette, che costituiscono luoghi di lavoro (art. 3 del D.M. 3/9/2021); - attività NON soggette, classificate come luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, per le quali si applica il MINICODICE e dovrà essere rispettata la compartimentazione (art. 3 del D.M. 3/9/2021). Il Codice non si applica agli impianti termici a gas, che sono già dotati di una specifica regola tecnica di prevenzione incendi che richiede materiali di classe zero. Peraltro sarebbe impensabile e molto pericoloso racchiudere una centrale termica a gas dentro un involucro di vetro o di altro materiale combustibile.
Bozza decreto - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.
RTV V 12 - Edifici Storici
Come era facile aspettarsi, la maggior parte delle modifiche apportate alla Norma CEI 64-8 dalla “Variante Fuoco” e recepite nella nuova edizione della Norma pubblicata nel mese di agosto, riguarda la Parte 7 della Norma dedicata agli ambienti particolari.
Fonte: CEI Magazine