Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha emanato la circolare n. 38554 del 13 novembre 2023 con cui informa che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha rappresentato che l’attuale sistema di riscossione basato sui conti correnti postali intestati alle ex Tesorerie provinciali dello Stato saranno consentiti solo fino al 31 dicembre 2023. I predetti conti correnti postali afferenti ai servizi di prevenzioni incendi, di vigilanza e di formazione degli addetti antincendio non saranno più operanti a far data dal 1° gennaio 2024. Le nuove modalità con cui effettuare i versamenti, in ordine ai servizi resi a pagamento dai Vigili del fuoco, sono le seguenti: 1. utilizzo della piattaforma PagoPA 2. utilizzo degli IBAN associati ai capitoli di entrata, relativi ad ogni tipologia di servizio reso a pagamento, distinti per ciascuna sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, rinvenibili accedendo alla home page del sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato
Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha emanato una circolare di chiarimento in merito al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2022 che ha prorogato al 25 settembre 2023 le disposizioni previste all'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori.
La disposizione conferma la vigenza delle altre disposizioni stabilite dal D.M. 1° settembre 2021 e, in particolare, dall’articolo 3 “Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio.
Pertanto dal 25 settembre 2022 si dovrà far riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio stabiliti nell’Allegato I al decreto 1° settembre 2021 e dovrà essere predisposto, a cura del datore di lavoro, il previsto registro dei controlli.
Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha pubblicato le prime conclusioni di uno dei tavoli di lavoro del progetto generale BIM-FDC (Fire Digital Check), relativo alla progettazione antincendio in ambito BIM con il codice di prevenzione incendi. Il documento appena elaborato consentirà la prosecuzione dei lavori degli altri tavoli per il completamento del progetto.
Il documento riporta le schede necessarie ai progettisti antincendio per l’inserimento, nei progetti antincendio elaborati con metodologia BIM, dei parametri necessari per predisporre una pratica di prevenzione incendi e permette agli sviluppatori di software la creazione di applicativi finalizzati anche all’attuazione degli obiettivi del progetto.
Il progetto BIM-FDC (Fire Digital Check) è finalizzato ad automatizzare la validazione dei progetti di prevenzione incendi elaborati con il Codice di prevenzione incendi, limitatamente alle soluzioni conformi, e prevede ulteriori applicazioni con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e della realtà aumentata immersiva.
Maggiori informazioni sul sito Vigilfuoco, sezione Notiziario, con notizia del 2/11/2022.
Come reagisce un determinato materiale al fuoco?
Questa è la domanda che il professionista antincendio si pone per poter eseguire una corretta valutazione del rischio considerando sia l’edificio che il contenuto di un’attività soggetta e ormai anche non soggetta.
Le novità introdotte dal DM 14.10.2022 in modifica al DM 26.06.1984, al DM 10.03.2005 e al DM 3.08.2015 hanno voluto imporre non solo un linguaggio europeo comune ma anche sottolineare l’importanza della scelta dei materiali omologati o certificati.
Sul sito web di INAIL è stato pubblicato PROGETTAZIONE DI AMBIENTI DEDICATI ALLA MANIPOLAZIONE DI SORGENTI NON SIGILLATE E ALLA PRODUZIONE DI RADIOFARMACI, un volume molto interessante sulla valutazione dei rischi derivanti dall'utilizzo di radionuclidi in ambito sanitario, in ottemperanza al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 relativo alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.
In ambito sanitario, l'utilizzo di sorgenti radioattive trova applicazione nei reparti ospedalieri di medicina nucleare (MN) e nelle attività di produzione ed utilizzo di sorgenti sigillate (e non) a scopo diagnostico e terapeutico.
L'attività di impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti è soggetta ai controlli di prevenzione incendi perché ricade al punto 58 dell'allegato al D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 ed i requisiti tecnici di sicurezza antincendio dei locali, classificati di tipo F, sono stabiliti dal decreto del Ministero dell'Interno 19 marzo 2015.
Il documento è scaricabile liberamente dal sito INAIL, al seguente link: https://lnkd.in/d8WC2Ycu
Il D.M. 3 settembre 2021, comunemente denominato «Decreto minicodice», abroga definitivamente il D.M. 10 marzo 1998 a decorrere dal 29 ottobre 2022.
Il decreto individua un quadro completo di regole tecniche applicabili ai luoghi di lavoro, i quali, in estrema sintesi, sono tutti quelli definiti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ad esclusione dei cantieri.
Inoltre, esso comprende tutte le casistiche che si possono presentare. Infatti, l'articolo 3 del decreto delinea i criteri di progettazione da applicare prevedendo quattro casi per i quali si applicano le specifiche regole tecniche verticali di prevenzione incendi, oppure il «minicodice», oppure il codice di prevenzione incendi.
In particolare, il campo di applicazione nell'allegato I (il vero minicodice) tratta i «luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio», definiti (punto 1, comma 2 dell'allegato) come quelli ubicati in attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi, non dotate di specifica regola tecnica verticale e aventi tutti una serie di requisiti aggiuntivi (affollamento fino a 100 occupanti, superficie fino a 1000 mq, piani situati tra -5 e 24 metri, carico d’incendio specifico di progetto fino a 900 MJ/mq, sostanze pericolose trascurabili e assenza di lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.