Il D.M. 3 settembre 2021, comunemente denominato «Decreto minicodice», abroga definitivamente il D.M. 10 marzo 1998 a decorrere dal 29 ottobre 2022.
Il decreto individua un quadro completo di regole tecniche applicabili ai luoghi di lavoro, i quali, in estrema sintesi, sono tutti quelli definiti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ad esclusione dei cantieri.
Inoltre, esso comprende tutte le casistiche che si possono presentare. Infatti, l'articolo 3 del decreto delinea i criteri di progettazione da applicare prevedendo quattro casi per i quali si applicano le specifiche regole tecniche verticali di prevenzione incendi, oppure il «minicodice», oppure il codice di prevenzione incendi.
In particolare, il campo di applicazione nell'allegato I (il vero minicodice) tratta i «luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio», definiti (punto 1, comma 2 dell'allegato) come quelli ubicati in attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi, non dotate di specifica regola tecnica verticale e aventi tutti una serie di requisiti aggiuntivi (affollamento fino a 100 occupanti, superficie fino a 1000 mq, piani situati tra -5 e 24 metri, carico d’incendio specifico di progetto fino a 900 MJ/mq, sostanze pericolose trascurabili e assenza di lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2022 e stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno 25 agosto 2022 inerente l'attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
La norma prevede scadenze differenziate di adeguamento ed entra in vigore il 9 ottobre 2022.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno 26 luglio 2022 inerente le norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti e si applicano in combinazione con alcune sezioni del Codice di prevenzione incendi.
Le norme tecniche si applicano agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m².
La nuova normativa entra in vigore il 9 novembre 2022.
Le attività esistenti dovranno essere adeguate alle disposizioni contenute nella regola tecnica di prevenzione incendi il 9 novembre 2027 (entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto), ad eccezione di quelle che siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio o che siano in regola con gli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
RTV V.14 - EDIFICI CIVILI
RTV V 12 - Edifici Storici
Come era facile aspettarsi, la maggior parte delle modifiche apportate alla Norma CEI 64-8 dalla “Variante Fuoco” e recepite nella nuova edizione della Norma pubblicata nel mese di agosto, riguarda la Parte 7 della Norma dedicata agli ambienti particolari.
Fonte: CEI Magazine